L’art. 1923 del codice civile “vieta di sottoporre ad azione esecutiva o cautelare le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario, ma non impedisce a questi ultimi di costituire volontariamente in pegno dette somme in favore di terzi. Si deve quindi ritenere ammissibile il pegno sul bene derivante dalla polizza, ossia sul valore di riscatto vantato dal contraente e/o dal beneficiario di polizza al verificarsi dell’evento assicurato previsto nel contratto”. Lo ha stabilito il Tribunale di Genova con sentenza dell’11 novembre 2024.

La vertenza trae origine dalla causa radicata nei confronti di una importante operatore del mercato NPE, patrocinato da Cassinelli Studio Legale. L’attore, che aveva concesso pegno su una propria polizza vita a garanzia di alcuni rapporti bancari, ha censurato l’avvenuta liquidazione della polizza a favore del creditore, affermando che il pegno su polizza vita sarebbe vietato dalla legge.

Il Foro genovese ha rigettato la domanda, aderendo in toto alle difese del team guidato da Roberto Cassinelli e composto da Nicola Cassinelli e Lorenzo Porzio.