Con l’ordinanza n. 3272/2025, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha confermato integralmente integralmente la decisione di secondo grado, che aveva accolto le difese della banca e della società di cartolarizzazione, cessionaria del credito controverso.
La vertenza riguardava la contestazione della validità di un contratto di mutuo fondiario qualificato dai ricorrenti come “mutuo solutorio”, che sarebbe stato destinato all’estinzione di debiti pregressi e, quindi, privo di causa. La Suprema Corte, richiamando il recente arresto delle Sezioni Unite n. 5841/2025, ha ribadito che il cosiddetto mutuo solutorio non costituisce una figura negoziale atipica, bensì una modalità di utilizzo del mutuo tipico: l’accredito delle somme sul conto corrente del mutuatario integra la piena disponibilità giuridica del denaro, a prescindere dal suo immediato impiego per estinguere passività esistenti.
La Cassazione ha inoltre confermato la legittimità della cessione del credito in blocco a favore della società veicolo, ritenendo corretta la valutazione della Corte territoriale in ordine alla genericità delle contestazioni mosse dai debitori e alla prova dell’avvenuta cessione tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
La società di cartolarizzazione è stata assistita da Cassinelli Studio Legale, con un team composto da Nicola Cassinelli, Michela Rosina e Paolo Mellina Bares.