Il collegio della sezione fallimentare del Tribunale di Genova ha rigettato un reclamo proposto nei confronti di una società di cartolarizzazione (cessionaria di un credito derivante da mutuo) da parte di una debitrice che lamentava la nullità del rapporto per asserita manipolazione del tasso Euribor applicato la mutuo.
Secondo i giudici del capoluogo ligure, “la parte che lamenti l’illecito antitrust deve dare specifica prova dell’intesa manipolativa del tasso Euribor in suo danno secondo le regole ordinarie dell’onere della prova. In particolare, dovrà dimostrare l’influenza determinante del comportamento del sistema bancario sull’entità del tasso, tenendo di conto che il tasso Euribor costituisce un indice medio, calcolato su dati che si assumono oggettivi, che possono entrare a far parte del contratto individuale anche per relationem (senza che vi sia violazione dell’art. 117 TUB)”.
La difesa è stata curata da Roberto Cassinelli insieme a Lorenzo Porzio.