Con sentenza n. 1376/2026 del 24 maggio 2026, il Tribunale di Cagliari ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da un fideiussore, confermando il provvedimento monitorio emesso in favore di un primario operatore nella gestione di patrimoni destinati di crediti deteriorati, assistito da Cassinelli Studio Legale.
L’opponente, garante di una società commerciale, aveva eccepito l’intervenuta prescrizione del credito, deducendo di non aver mai ricevuto la comunicazione di recesso per inadempimento trasmessa dall’istituto cedente nel 2014 in quanto inoltrata ad un indirizzo asseritamente non corrispondente alla propria residenza, nonché la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c.
La decisione si segnala per la rigorosa applicazione del consolidato principio in materia di rapporti solidali, di particolare rilievo nel contenzioso bancario a valle di operazioni di cartolarizzazione. Muovendo dalla natura solidale dell’obbligazione fideiussoria ex art. 1944 c.c., il Tribunale ha applicato l’art. 1310, comma 1, c.c., richiamando l’autorevole insegnamento di Cass. SS.UU. n. 13143/2022, secondo cui “nel caso di solidarietà tra più obbligati l’interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell’art. 1310, comma 1, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell’atto interruttivo”.
Conformemente all’orientamento espresso anche da Cass. n. 30186/2022 e, da ultimo, Cass. n. 26734/2025, ne discende che l’atto interruttivo rivolto al debitore principale spiega pieno effetto interruttivo anche nei confronti del fideiussore. Il rilievo difensivo relativo al mancato ricevimento del telegramma di recesso da parte del garante è stato pertanto giudicato privo di decisività, essendo sufficiente l’efficacia interruttiva dell’atto nei confronti della società debitrice.
Quanto alla parallela eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., il Tribunale ha confermato la piena disponibilità delle parti del termine semestrale, secondo il consolidato indirizzo di legittimità (Cass. n. 28943/2017, n. 9245/2007, n. 21841/2024 e, da ultimo, n. 2683/2025), escludendo altresì la ricorrenza dei presupposti per l’operatività dei limiti di tutela consumeristica delineati da Cass. n. 27558/2023, in considerazione della titolarità in capo al garante di una partecipazione pari al 48% del capitale sociale della società debitrice, indice di un collegamento funzionale incompatibile con la qualifica di consumatore secondo i criteri enunciati dalla giurisprudenza unionale (CGUE Tarcău, causa C-74/15, e Dumitraș, causa C-534/15) e da Cass. SS.UU. n. 5868/2023.
La parte opposta è stata assistita da Nicola Cassinelli e Vittorio Bertorello.