“La responsabilità per i debiti della società scissa previsti dagli artt. 2506-bis, comma 2 e 2506-quater, comma 3, c.c., si estende in via solidale e sussidiaria a tutte le società partecipanti all’operazione, ciascuna delle quali risponde, tuttavia, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, il cui ammontare è onere di ciascuna di esse dimostrare in giudizio, quale fatto parzialmente impeditivo della pretesa altrui ed in virtù del principio di vicinanza della prova”.
Lo ha deciso il Tribunale di Cremona con sentenza del 21.11.2023.
Il contenzioso trae origine dalla citazione proposta dalla società di costruzioni beneficiaria di una scissione nei confronti di una impresa creditrice della società scissa, assistita da Cassinelli Studio Legale.
L’attrice contestava l’inclusione del debito nel patrimonio scisso, senza tuttavia dimostrarne l’esclusione.
La difesa è stata coordinata da Roberto Cassinelli con Nicola Cassinelli e Lorenzo Porzio.