[Tribunale di Genova, sent. n. 2263/2025 dell’8.10.2025]
Cassinelli Studio Legale ha assistito con successo innanzi al Tribunale di Genova una primaria società di leasing nel contenzioso introdotto da una impresa utilizzatrice di un immobile ad uso commerciale che, a fronte della risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatrice stessa, pretendeva la restituzione delle rate versate.
Aderendo alle difese della societĂ locatrice, il Tribunale di Genova ha sancito che alla risoluzione del leasing traslativo, i cui presupposti si siano verificati anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, si applica analogicamente la disciplina di cui all’art. 1526 c.c., sicchĂ©, ove detta risoluzione consegua all’inadempimento dell’utilizzatore, dal principio di salvaguardia del corretto equilibrio contrattuale discende che egli abbia diritto alla restituzione delle rate pagate solo previa restituzione del bene, dal momento che solo dopo tale restituzione il concedente potrĂ trarre dalla cosa ulteriori utilitĂ e sarĂ possibile determinare l’equo compenso spettantegli per il godimento garantito all’utilizzatore nel periodo di durata del contratto.
Le domande dell’impresa utilizzatrice sono state, pertanto, rigettate.
La società di leasing è stata assistita da Nicola Cassinelli insieme a Lorenzo Porzio.