Cassinelli Studio Legale ha assistito, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, una primaria società in house che eroga contributi e finanziamenti pubblici, ottenendo una declaratoria di inammissibilità, per difetto di giurisdizione, dei ricorsi proposti per impugnare la revoca di due finanziamenti. È stato infatti confermato il principio giurisprudenziale secondo cui la controversia che attiene alla fase della ripetizione del contributo spetta alla giurisdizione del Giudice Ordinario, sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione.

Il Tribunale amministrativo ha chiarito che i ricorrenti, beneficiari del contributo, erano titolari di un diritto soggettivo perfetto la cui tutela, fuori dalle ipotesi di giurisdizione esclusiva, esula dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo ed appartiene a quella del Giudice Ordinario.

Lo studio ha agito con un team composto, fra l’altro, da Paolo Mellina Bares.