Con la sentenza n. 2274 dell’8.5.2026, il Tribunale di Genova, Sezione Imprese, in composizione collegiale, ha integralmente respinto le domande – principale e subordinata – proposte da una primaria società italiana operante nel settore delle utilities, quale stazione appaltante, nei confronti delle imprese componenti del raggruppamento temporaneo originariamente aggiudicatario di un appalto di progettazione e realizzazione di un impianto di depurazione, del valore complessivo di circa 48 milioni di euro. Cassinelli Studio Legale ha assistito una delle imprese componenti del raggruppamento.
La stazione appaltante lamentava di aver dovuto procedere allo scorrimento della graduatoria in favore del secondo classificato – a seguito della revoca dell’aggiudicazione al raggruppamento guidato da un operatore spagnolo, per sopravvenuta perdita di un requisito tecnico di qualificazione – e chiedeva, in via principale, il risarcimento del differenziale di prezzo tra le due offerte, pari a circa 4,6 milioni di euro, e, in via subordinata, il pagamento diretto della somma corrispondente alla cauzione provvisoria rimasta insoddisfatta per il sopravvenuto dissesto della compagnia assicurativa garante.
Sul piano dogmatico, il Collegio ha svolto un’analisi particolarmente sofisticata della natura della responsabilità azionata, ricondotta senza esitazione all’ambito precontrattuale, e ciò sul rilievo di principio – di significativo rilievo sistematico – che la qualificazione della responsabilità dipende non dal tipo di pregiudizio invocato dalla parte, ma dal fatto costitutivo allegato. Da tale premessa il Tribunale ha tratto la conseguenza che il danno risarcibile non può comprendere il c.d. differenziale di prezzo con il secondo classificato, il quale rappresenta l’utilità del contratto non concluso e dunque un interesse positivo estraneo all’area dell’interesse negativo tutelato dalla responsabilità precontrattuale, nel cui perimetro sono risarcibili le sole spese inutilmente sostenute e le occasioni alternative perdute.
Il Tribunale ha inoltre osservato che la stessa giurisprudenza amministrativa che ammette, in taluni casi, il risarcimento del maggior danno oltre la cauzione (cfr. Cons. Stato, n. 7217/2021) presuppone un fatto imputabile all’aggiudicataria, mentre nel caso di specie la perdita del requisito era stata determinata da una sopravvenienza del regime spagnolo di qualificazione degli operatori economici, configurabile come factum principis. Ha altresì rilevato la radicale carenza allegatoria della stazione appaltante, la quale non aveva indicato quali diverse iniziative avrebbe concretamente potuto assumere se tempestivamente informata della perdita del requisito, né aveva documentato spese specifiche riconducibili alla revoca.
La società assistita da Cassinelli Studio Legale è stata difesa da Nicola Cassinelli insieme a Karim Dahmouni.