[Tribunale di La Spezia, sent. n. 499/2025 del 9.10.2025]
Il Tribunale di La Spezia, nell’ambito di un procedimento ex art. 281-decies c.p.c. radicato nei confronti di una importante società attiva nel settore finanziario, ha respinto le domande della ricorrente che pretendeva di veder dichiarata la nullità della garanzia dalla medesima prestata in favore di una impresa commerciale per le obbligazioni assunte nei confronti della finanziaria medesima.
Secondo il Tribunale spezzino, il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, che ha sancito la nullità delle clausole c.d. conformi al modello ABI, trova applicazione unicamente per le fideiussioni omnibus e non anche per le fideiussioni specifiche.
Con la stessa decisione è stato altresì ribadito che, al fine di evitare la decadenza di cui all’art. 1957 cod. civ., è sufficiente una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento da parte del creditore al debitore principale.
La società finanziare è stata assistita da Cassinelli Studio Legale con Nicola Cassinelli insieme a Francesca Minelli.