Con decreto n. 1003/2025 del 1° dicembre 2025, il Tribunale di Lamezia Terme ha rigettato l’istanza cautelare proposta nell’ambito di un giudizio di opposizione a precetto, confermando la piena efficacia del titolo esecutivo e chiarendo i presupposti richiesti per la concessione della sospensione.
La vicenda prendeva origine dall’iniziativa di un debitore che, in via cautelare, aveva chiesto la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, deducendo, tra l’altro, la nullità dell’atto di precetto per asserita carenza di procura del difensore e l’intervenuta prescrizione del diritto azionato.
Il Giudice ha ribadito che la sospensione dell’efficacia esecutiva presuppone la necessaria compresenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, chiarendo che i “gravi motivi” di cui agli artt. 615 e 624 c.p.c. richiedono una valutazione prognostica sulla fondatezza dell’opposizione e l’allegazione di un pregiudizio concreto, grave e irreparabile. Come precisato nel provvedimento, “l’instaurazione di una procedura esecutiva non costituisce, di per sé, periculum in mora”, non potendosi ritenere il pregiudizio “in re ipsa”.
Quanto al profilo della procura alle liti, il Tribunale ha ritenuto infondata l’eccezione di nullità del precetto, evidenziando che la procura rilasciata per il giudizio di cognizione, ove estesa ai procedimenti collegati, abilita il difensore anche alla fase esecutiva. In tal senso, viene richiamato il principio secondo cui il mandato conferito al difensore deve intendersi volto non solo all’ottenimento del provvedimento favorevole, ma anche “all’attuazione concreta del comando giudiziale”.
È stata altresì esclusa la dedotta prescrizione, rilevando che la proposizione di un’azione revocatoria determina un effetto interruttivo-sospensivo del termine prescrizionale, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che tale azione costituisce una manifestazione inequivoca della volontà del creditore di esercitare il proprio diritto.
Sotto il profilo del periculum, il Tribunale ha osservato come l’opponente non avesse allegato né provato alcun pregiudizio ulteriore rispetto agli effetti ordinari dell’esecuzione, evidenziando che la mera entità dell’importo o il possibile avvio della procedura non sono sufficienti a giustificare la misura cautelare, specie in presenza di un creditore ritenuto solvibile.
Alla luce di tali considerazioni, l’istanza di sospensione è stata integralmente rigettata.
La parte resistente è stata assistita da Nicola Cassinelli.