Con la sentenza n. 1/2026, pubblicata il 7 gennaio 2026, la Corte di Appello di Genova ha respinto l’appello proposto da un correntista che aveva stipulato tre polizze assicurative sulla vita, successivamente date in pegno a una Banca a garanzia di affidamenti concessi per la sua attività artigiana. A seguito dell’inadempimento, le polizze – nel frattempo sequestrate in un procedimento penale poi conclusosi con assoluzione dell’imputato – venivano svincolate e incassate dalla società assistita, nella qualità di cessionaria.

In primo grado, il contraente agiva in giudizio chiedendo la nullità dei pegni costituiti sulle polizze, per violazione dell’art. 1923 c.c. e per indeterminatezza del credito garantito, nonché la restituzione delle somme incassate dalla creditrice. Il Tribunale di Genova respingeva le domande. La decisione veniva impugnata in appello.

La sentenza offre utili spunti circa i limiti applicativi dell’art. 1923 c.c. (“Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare”) e i requisiti di validità del pegno su polizze vita.

In primo luogo, la Corte ha escluso l’estensione analogica del divieto di cui all’art. 1923 c.c. agli atti volontari di disposizione, quale l’atto di costituzione di pegno, in quanto garanzia volontaria. In particolare, il Collegio ha rilevato che “il carattere volontario del vincolo posto sulla polizza attraverso un contratto costitutivo di pegno differenzia la fattispecie in esame da quella contemplata dall’art. 1923c.c., il quale menziona esclusivamente ipotesi in cui l’indisponibilità delle somme si realizza senza una manifestazione di volontà da parte del titolare della polizza”.

In secondo luogo, la Corte, pur dando atto della sussistenza di profili di indeterminatezza dei tre originari atti costitutivi di pegno, ha valorizzato la sufficiente determinazione contenuta in una scrittura successiva, che ha ritenuto dotata dei “requisiti per costituire un valido pegno” (data certa, individuazione dei crediti e dei beni garantiti), configurandola come un titolo autonomo idoneo, di per sé solo, a giustificare la restituzione delle polizze alla società creditrice.

Inoltre, la Corte ha osservato che controparte non avrebbe negato di aver perso la disponibilità delle polizze in favore della Banca, atteso che con i propri scritti difensivi, l’appellante aveva rappresentato che tali polizze erano state sequestrate presso la Banca, e non aveva negato l’esistenza delle rispettive appendici di vincolo.

La società è stata assistita da Cassinelli Studio Legale, con Nicola Cassinelli e Lorenzo Porzio.