Con sentenza n. 2154/2026 del 14 settembre 2026, il Tribunale di Potenza ha integralmente rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società debitrice principale e da tre fideiussori, confermando il provvedimento monitorio in favore di una società veicolo di cartolarizzazione, assistita da Cassinelli Studio Legale.

Il Tribunale ha integralmente applicato il principio di diritto enunciato da Cass. SS.UU. n. 24825 del 28 agosto 2026, secondo cui, nel caso di fideiussione specifica riproduttiva delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c. e stipulata in un tempo diverso da quello oggetto del Provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005, il giudice di merito accerta la corrispondenza del modello negoziale a un’intesa anticoncorrenziale utilizzando l’accertamento amministrativo come “elemento di prova da solo non sufficiente”.

Come chiarito dal Supremo Consesso nomofilattico, le fideiussioni specifiche stipulate al di fuori del perimetro temporale accertato dall’Autorità non beneficiano dell’efficacia probatoria “rafforzata” del Provvedimento, dovendo per contro offrirsi una puntuale dimostrazione dell’esistenza, all’epoca della sottoscrizione della garanzia, di un’intesa anticoncorrenziale di cui essa costituisca applicazione a valle. Nel caso di specie, difettando ogni elemento di prova in tal senso, è stata affermata la piena validità della garanzia azionata.

La società è stata assistita da Nicola Cassinelli e Francesca Minelli.