Con sentenza n. 1028/2026 del 26 marzo 2026, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’opposizione esecutiva promossa dal debitore esecutato, riconoscendo all’odierna creditrice procedente, una società veicolo di cartolarizzazione assistita da Cassinelli Studio Legale, il diritto di proseguire l’azione esecutiva sulla base del contratto di mutuo fondiario azionato in via coattiva.
La controversia investiva la dibattuta questione dell’idoneità, quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., del contratto di mutuo bancario in cui l’erogazione delle somme avvenga con contestuale costituzione delle medesime in deposito infruttifero presso la stessa banca mutuante, il cui svincolo sia subordinato all’adempimento di formalità ulteriori. La parte opponente sosteneva l’assenza di traditio, anche nella forma della traditio ficta, e la conseguente inidoneità del contratto a fondare l’esecuzione.
La decisione si inserisce nel solco tracciato dal recentissimo arresto delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 5968/2025), che ha definitivamente chiarito la distinzione tra mutuo condizionato – in cui l’erogazione, anche solo ficta o contabile, è subordinata al verificarsi di un evento successivo alla stipula, sì che il titolo esecutivo si forma soltanto per effetto della combinazione del contratto con un ulteriore atto di pari rango formale – e mutuo con patti accessori, in cui la disponibilità della somma è stata trasferita al mutuatario al momento della stipula, ancorché il successivo utilizzo sia condizionato a determinate formalità.
Nella seconda ipotesi, hanno chiarito le Sezioni Unite, il contratto si arricchisce di una pattuizione accessoria con causa di garanzia o cauzione, funzionalmente collegata al mutuo, che attiene esclusivamente alle modalità di concreta libera disponibilità della somma e non incide sull’attuale, piena e incondizionata obbligazione restitutoria. È quest’ultima a integrare il diritto di credito certo, liquido ed esigibile che costituisce il proprium del titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
Il Tribunale ha ricondotto il contratto azionato pacificamente alla seconda fattispecie, valorizzando la previsione di immediata erogazione con contestuale quietanza del mutuatario, l’indicazione di un preciso termine iniziale per il pagamento della prima rata di ammortamento – indipendente dallo svincolo delle somme – e l’ulteriore atto pubblico ricognitivo del debito stipulato successivamente, con il quale i mutuatari si erano espressamente riconosciuti debitori in forza del contratto originario.
La pronuncia fornisce un importante precedente applicativo del principio enunciato dalle Sezioni Unite ed è stata preceduta dall’accoglimento, in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., dell’impugnazione proposta dalla creditrice procedente avverso il provvedimento sospensivo emesso nella fase endoesecutiva.
La società è stata assistita da Nicola Cassinelli e Vittorio Bertorello.