“In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.

È il principio espresso dalla Corte di Cassazione con ordinanza dell’8.01.2025, rigettando il ricorso proposto da una società immobiliare nei confronti di una Banca, assistita da Cassinelli Studio Legale.

La Suprema Corte ha definitivamente confermato la validità del contratto di mutuo oggetto del contenzioso, non sussistendo i motivi di nullità denunciati dalla società mutuataria.

L’Istituto bancario è stato assistito da Roberto Cassinelli insieme a Michela Rosina.