Con decreto n. 2331/2026 dell’8 aprile 2026, il Tribunale di Viterbo, in composizione collegiale, ha accolto l’opposizione allo stato passivo proposta da una società veicolo di cartolarizzazione, assistita da Cassinelli Studio Legale, riformando integralmente il decreto del Giudice Delegato e disponendo l’ammissione del credito con riserva, in via chirografaria, per l’intero importo richiesto, superiore a euro 1,4 milioni.

La vicenda traeva origine dall’apertura della liquidazione giudiziale di una società debitrice e dalla domanda di insinuazione al passivo proposta dalla creditrice. Il Giudice Delegato aveva ammesso il credito unicamente nella minor misura accertata da una sentenza di primo grado – pronunciata anteriormente all’apertura della procedura concorsuale – che aveva dichiarato la nullità di alcune clausole contrattuali, con conseguente rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente. Tale pronuncia era tuttavia oggetto di pendente giudizio di appello.

Centrale, nella decisione, è l’interpretazione estensiva dell’art. 204, comma 2, lett. c), c.c.i.i., norma che consente l’ammissione con riserva dei crediti accertati con sentenza non passata in giudicato. Il Collegio ha aderito al consolidato orientamento di legittimità – richiamando, tra le altre, Cass. civ. n. 10616/2025, Cass. civ. n. 11362/2018 e Cass. civ. n. 11741/2021 – secondo cui la disposizione deve essere interpretata in modo da ricomprendere anche i crediti oggetto di accertamento negativo da parte di sentenza non definitiva, al fine di evitare gli effetti preclusivi del giudicato e di tutelare la posizione del creditore impugnante.

Il Tribunale ha valorizzato la duplice ratio sottesa all’istituto: da un lato, l’esigenza di preservare le ragioni del creditore mediante accantonamento prudenziale dell’intero importo vantato, ancora sub iudice; dall’altro, l’esigenza di garantire la ragionevole durata del processo, evitando la successiva proposizione di domande integrative in caso di esito favorevole dell’impugnazione. Tali esigenze, ha osservato il Collegio, ricorrono a fortiori allorché il giudice di merito non si sia limitato ad accertare la sussistenza del credito, ma ne abbia pronunciato, in tutto o in parte, l’inesistenza.

La parte ricorrente è stata assistita da Nicola Cassinelli insieme a Emanuele Dodero.