La presentazione dell’istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell’art. 2945, comma 2, cod. civ., l’interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, cod. civ.“.

È il principio statuito nella sentenza del 17.04.2024 pronunciata dal Tribunale di Oristano che, aderendo alle argomentazioni della società di cartolarizzazione assistita con successo da Cassinelli Studio Legale, ha confermato la responsabilità del fideiussore di una società fallita che si affermava liberato dal proprio debito in ragione dell’asserita intervenuta prescrizione.

La difesa è stata curata da Nicola Cassinelli e Vittorio Bertorello.