È consentito a un creditore che abbia ottenuto un decreto ingiuntivo (divenuto definitivo per mancata opposizione) proporre separatamente una nuova domanda di condanna per una somma ulteriore, seppur derivante dallo stesso rapporto contrattuale già oggetto del provvedimento monitorio.

È quanto ha confermato la Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 17.07.2024, in accoglimento dell’impugnazione proposta da una SPV, cessionaria in blocco di un portafoglio di crediti, assistita da Cassinelli Studio Legale.

La società veicolo aveva ottenuto dal Tribunale di Bolzano un decreto ingiuntivo per la somma di oltre 300.000 euro per un credito derivante da apertura di credito ipotecaria. Successivamente al passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, la banca cedente aveva comunicato alla cessionaria di avere trasmesso un saldaconto certificato errato, che per un disguido nella contabilizzazione degli importi indicava un saldo debitore di soli 300.000 euro in luogo di quello corretto, pari a circa il doppio.

La SPV proponeva pertanto ricorso ex art. 702-bis c.p.c. Di fronte al medesimo Tribunale, chiedendo la condanna della debitrice al pagamento della differenza non compresa nel decreto ingiuntivo. Il Tribunale altoatesino in primo grado lo rigettava, ritenendo che a fronte della definitività del decreto ingiuntivo si fosse formato giudicato “sul dedotto e sul deducibile”.

Tale decisione veniva impugnata innanzi la Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, che accoglieva in toto il gravame proposto, condannando la debitrice a pagare il maggior importo non compreso nel decreto ingiuntivo. Cassinelli Studio Legale ha prestato la propria assistenza con un team coordinato da Roberto Cassinelli e composto da Nicola Cassinelli e Giorgia Angilletta.