“In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. N. 385 del 1993, la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze”.

Lo ha affermato il Tribunale di Mantova con sentenza dell’11.11.2024, aderendo alle difese di una società di cartolarizzazione assistita da Cassinelli Studio Legale.

I debitori ceduti avevano radicato opposizione avverso al precetto notificato dalla SPV sulla scorta di un mutuo fondiario lamentando, fra le altre cose, la mancata prova dell’intervenuta cessione.

Il Tribunale lombardo ha rigettato la domanda proposta e ha confermato la titolarità del credito.

La difesa in giudizio è stata coordinata da Roberto Cassinelli con Nicola Cassinelli e Giorgia Angilletta.