Con la sentenza n. 614/2025, pubblicata il 28 ottobre 2025, il Tribunale di Savona ha rigettato le domande proposte da due debitori nell’ambito di un contenzioso relativo a un’operazione finanziaria risalente e successivamente confluita in un più ampio processo di integrazione societaria. Il cuore della controversia riguardava, da un lato, la legittimazione della società oggi procedente e, dall’altro, l’esatto perimetro della prova dell’erogazione originaria del finanziamento.

Il Giudice ha ritenuto pienamente dimostrata la successione nella posizione giuridica affermando che la verifica della titolarità “è il risultato di una pluralità di elementi indiziari (…) che il giudicante ha il compito di valorizzare con prudente apprezzamento”, richiamando l’orientamento della Cassazione secondo cui può assumere valore decisivo la dichiarazione dell’ente incorporato recante gli estremi della cessione.

Sul piano dell’onere probatorio, il Tribunale ha sottolineato come il finanziamento restitutorio segua regole diverse rispetto ai rapporti di conto corrente, ribadendo che “risulta sufficiente la prova della stipulazione del contratto e della consegna della somma mutuata”, desumibile nel caso concreto dalla quietanza contenuta nell’atto notarile, senza necessità di ricostruzioni contabili.

Cassinelli Studio Legale ha assistito la societĂ  con Nicola Cassinelli insieme a Matteo Boccardo.