Con sentenza n. 17876 del 2 luglio 2025, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute su una questione di significativa rilevanza pratica e dogmatica, concernente la validità della procura alle liti redatta in lingua straniera e priva di traduzione in italiano. Con ordinanza interlocutoria n. 7757 del 2024, la Seconda sezione civile ha rimesso la seguente questione alle Sezioni Unite: “se la traduzione in lingua italiana della procura rilasciata all’estero e dell’attività certificativa, sia nelle ipotesi di legalizzazione, sia ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5.10.1961, sia ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 25.5.1987, integri un requisito di validità dell’atto. In caso di assenza di traduzione della procura o dell’attività certificativa va stabilito: i) se il giudice possa farne a meno, qualora conosca la lingua straniera in cui è stata redatta la procura; ii) se possa o debba assegnare un termine, ai sensi dell’art.182 c.p.c., per la traduzione dell’atto e se tale potere – dovere possa esercitarsi anche nel giudizio di cassazione; iii) se possa o debba egli stesso disporre la traduzione tramite la nomina di un esperto“.

La sezione rimettente ha evidenziato l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in merito alla validità di una procura alle liti redatta in lingua straniera e non tradotta in italiano. Secondo un primo orientamento, basato su un’interpretazione sistematica degli artt. 123 e 156 c.p.c., la mancata traduzione non comporterebbe la nullità dell’atto poiché il nostro ordinamento attribuisce maggiore importanza alla funzione sostanziale e preparatoria della procura, che serve a conferire il potere di rappresentanza nel processo (Cass. Sez. un., n. 26937, 02.12.2013). Un secondo orientamento, invece, ritiene che la traduzione in italiano sia un requisito essenziale per la validità della procura: in assenza di traduzione, l’atto sarebbe nullo ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 218/1995 (Cass. Sez. un., n. 5592, 28.02.2020). In questo secondo orientamento, in alcuni casi, si ritiene che la nullità possa essere sanata con la rinnovazione della procura concedendo un termine perentorio per la sanatoria (ex plurimis, Cass. sez. I, n. 27598, 29.09.2023), in altri caso, invece, l’impugnazione viene dichiarata inammissibile (ex plurimis, Cass. sez. III, n. 28217, 04.11.2019).

La Corte, nel ricostruire il quadro normativo e dottrinale, ha posto a fondamento dell’intero ragionamento la qualificazione della procura alle liti come atto sostanziale ad efficacia processuale, e non come atto processuale in senso proprio. Per effetto di ciò, se, da un lato, l’art. 122 c.p.c., che impone l’uso esclusivo della lingua italiana nel processo, non può essere applicato alla procura alle liti in quanto atto esterno e prodromico, non può si può, dall’altro, pervenire alla medesima conclusione con riferimento al principio sancito dall’art. 123 c.p.c., ovvero quello della traduzione in lingua italiana ad opera di un esperto, applicabile a qualunque atto prodotto dalle parti, ivi compresa la procura alle liti: in tal caso, infatti, il giudice ha la facoltà, e non l’obbligo, di disporre la nomina di un traduttore ai sensi degli artt. 191 e ss. c.p.c., qualora non sia in grado di comprendere autonomamente il contenuto dell’atto ovvero in assenza di contestazioni sulla traduzione giurata depositata dalla parti. In egual maniera, aggiunge la Corte, non si può sostenere che la mancata traduzione sia causa di nullità, difettando un’espressa previsione in tal senso, in coerenza con il principio di tassatività delle nullità sancito dall’art. 156, comma 1, c.p.c. A sostegno di ciò, imporre l’obbligo di traduzione alla procura alle liti redatta in lingua straniera creerebbe un ostacolo al diritto di azione senza che questa costrizione sia giustificata da un preminente interesse pubblico, come lo svolgimento di processo adeguato alla funzione a esso assegnata, soprattutto se si riflette, ricorda la Corte, sulla funzione svolta dalla lingua nel processo civile: infatti, essa rappresenta uno strumento di supporto per il giudice per l’assolvimento delle sue funzioni, a differenza del procedimento penale, ove l’intermediazione linguistica è volta a garantire la concreta esplicazione del diritto di difesa e l’effettività della tutela giurisdizionale. Del resto, anche un’eventuale declaratoria di nullità per assenza di traduzione della procura redatta in lingua straniera cozzerebbe con i principi costituzionali e sovranazionali sul diritto di difesa e sull’accesso alla giustizia, previsti dagli artt. 24 Cost. e 6 C.e.d.u., che impongono una lettura delle regole processuali orientata alla massima effettività delle garanzie difensive, senza inutili formalismi.

Infine, la Corte dimostra una particolare attenzione alle dinamiche del contesto contemporaneo: in un contesto di crescente globalizzazione, l’introduzione di un ostacolo, quale l’obbligo di traduzione, si porrebbe in contrasto con l’obiettivo di costruire uno “spazio giuridico comune”, fondato sul principio del mutuo riconoscimento degli atti poiché tale spazio presuppone la libera circolazione degli atti, garantita dall’adozione condivisa di standard minimi di qualità e di controllo da parte di tutti i soggetti coinvolti, e non attraverso l’introduzione di barriere che limitino l’accesso alla giustizia.

All’esito di questo percorso logico-argomentativo, la Corte enuncia due fondamentali principi di diritto:

In materia di atti prodromici al processo, quale, nella specie, la procura speciale alle liti, la traduzione in lingua italiana di quest’ultima e dell’attività certificativa, sia nelle ipotesi di legalizzazione, sia ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, sia ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, non integra un requisito di validità dell’atto, sicché la sua carenza non dà luogo ad alcuna nullità”;

Ai sensi degli artt. 122 e 123 c.p.c., la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per gli atti prodromici al processo (quali, in particolare, gli atti di conferimento di poteri a soggetti processuali: procura alle liti, nomina di rappresentanti processuali, autorizzazioni a stare in giudizio e correlative certificazioni), che, se redatti in lingua straniera, devono ritenersi prodotti validamente, avendo il giudice la facoltà, ma non l’obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno allorché sia in grado di comprendere il significato degli stessi documenti o qualora non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte”.

La pronuncia in esame si pone in linea con una lettura sostanzialistica del processo civile, in cui le regole formali devono cedere il passo al principio di effettività della tutela giurisdizionale. Escludere che la traduzione in lingua italiana sia un requisito di validità della procura alle liti rappresenta una soluzione coerente con i principi costituzionali e convenzionali, oltre che con l’esigenza di favorire un processo civile sempre più aperto a dinamiche transnazionali.

L’indicazione secondo cui il giudice può, ma non deve, disporre la traduzione ex art. 123 c.p.c., rafforza il suo ruolo di garante dell’effettività del contraddittorio, senza cedere a rigidità inutili. In definitiva, si tratta di una sentenza destinata ad assumere rilievo sistemico, rafforzando una visione del processo come strumento flessibile, accessibile e non preclusivo, nel rispetto delle garanzie fondamentali.

– Emanuele Dodero