Con la sentenza n. 2449/2025, pubblicata il 7 novembre 2025, il Tribunale di Genova ha rigettato l’opposizione promossa da alcuni garanti nell’ambito di un articolato contenzioso relativo a una significativa esposizione di oltre 5 milioni di euro derivante da un’operazione finanziaria di lungo periodo. Il procedimento coinvolgeva un finanziamento erogato oltre un decennio fa a una società successivamente dichiarata fallita, in relazione al quale i garanti avevano elevato i propri impegni fino a un massimale particolarmente rilevante.
La società procedente, oggi cessionaria dell’intera posizione nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, aveva dimostrato in giudizio la piena titolarità dell’esposizione attraverso un insieme di atti pubblici e documentazione contrattuale. Il Tribunale ha ritenuto tale quadro probatorio del tutto sufficiente, osservando che la cessione risultava “adeguatamente documentata (…) non solo mediante l’incontestata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma anche grazie al deposito (…) della dichiarazione di cessione e del relativo contratto”.
Uno dei nodi centrali della controversia riguardava la validità di una proposta transattiva sottoscritta nel 2016, che gli opponenti avevano tentato di disconoscere. La consulenza tecnica grafologica ha però accertato “al di là di ogni ragionevole dubbio” l’autenticità delle firme, inducendo il Giudice a definire tale eccezione “meritevole di rigetto per evidente temerarietà”. Il Tribunale ha inoltre ricordato come il riconoscimento dell’esposizione finanziaria contenuto nella proposta conservi efficacia autonoma, affermando che esso “prescinde dall’inefficacia sopravvenuta della stessa”, secondo quanto chiarito dalla Cassazione.
Ulteriore profilo di interesse ha riguardato l’operatività della clausola della fideiussione omnibus che estendeva a cinque anni il termine per l’attivazione della garanzia. Richiamando l’ordinanza n. 9674/2025 della Suprema Corte, il Tribunale ha ribadito la piena derogabilità dell’art. 1957 c.c., nonché la sufficienza dell’intimazione stragiudiziale ai fini della conservazione dell’azione, escludendo dunque la decadenza invocata dai garanti. È stato inoltre accertato che la procedente aveva attivato la propria iniziativa entro il termine pattizio, dopo aver ricevuto dal curatore fallimentare le informazioni che rendevano nuovamente esigibili le obbligazioni in questione.
Da ultimo, il Tribunale ha rigettato anche il tentativo dei garanti di limitare la propria responsabilità proporzionalmente alla quota ereditaria dell’altra fideiussore deceduta. La decisione ha evidenziato che, in mancanza dell’inventario nei termini di legge, gli eredi “devono considerarsi eredi puri e semplici”, con conseguente permanenza dell’integrale responsabilità solidale.
All’esito di tali valutazioni, il Tribunale ha confermato la piena operatività delle obbligazioni riconducibili agli opponenti e li ha condannati alla rifusione delle spese di giudizio, oltre alle spese di consulenza tecnica.
La società creditrice è stata assistita da Cassinelli Studio Legale, con Nicola Cassinelli e Francesca Minelli.