Con sentenza n. 1654/2026 del 26 maggio 2026, la Corte d’Appello di Milano, sezione prima civile, ha confermato il rigetto dell’impugnazione proposta da sei garanti avverso la sentenza del Tribunale di Milano che aveva respinto le loro domande di nullità e di liberazione dalla garanzia, in un giudizio nel quale Cassinelli Studio Legale ha assistito la società cessionaria del credito originariamente vantato dall’istituto bancario.

La pronuncia affronta in modo organico i principali profili di censura tipicamente sollevati dai garanti in sede di escussione: la dedotta nullità integrale della fideiussione per derivazione antitrust, la nullità parziale ex Cass. SS.UU. n. 41994/2021, la violazione dell’art. 1956 c.c. e, infine, l’asserita violazione dei doveri informativi di cui all’art. 119 TUB e dei canoni generali di buona fede e correttezza.

Quanto al primo profilo, la Corte ha richiamato il principio – di recente ribadito da Cass. n. 30383/2024 e n. 18794/2023 – secondo cui spetta alla parte che invoca la totale caducazione del contratto l’onere di allegare e provare che le parti non lo avrebbero concluso in assenza delle clausole censurate, restando preclusa al giudice ogni estensione officiosa della nullità parziale all’intero negozio. In difetto di tale allegazione, l’invocata declaratoria di nullità integrale è stata respinta a prescindere dall’astratta riconducibilità delle clausole al modello sanzionato dalla Banca d’Italia.

Sul tema più sofisticato della pronuncia, la Corte ha applicato il criterio della ragione più liquida, osservando che, anche prescindendo dalla qualificazione del rapporto in termini di garanzia autonoma o di fideiussione tipica, l’art. 1956 c.c. non poteva comunque operare nella fattispecie, essendo pacifico che la banca non avesse accordato nuovo credito alla società garantita dopo la stipula della garanzia: difettano dunque i presupposti applicativi della norma.

Particolarmente significativa è poi l’applicazione del fondamentale principio enunciato da Cass. SS.UU. n. 26724/2007 (cd. sentenze Rordorf), in forza del quale deve distinguersi tra violazione di norme di validità – l’unica suscettibile di determinare la nullità del contratto – e violazione di norme di comportamento, ivi compresi gli obblighi di buona fede e di protezione, che possono al più fondare una responsabilità risarcitoria. Ne consegue che l’eventuale omessa informazione circa l’avvenuta escussione della garanzia bancaria a monte non avrebbe in alcun caso potuto fondare la pretesa liberatoria, ma soltanto un’azione di danno, peraltro non riproposta in appello e dunque ritenuta rinunciata.

All’integrale rigetto del gravame è seguita la condanna degli appellanti alla refusione delle spese del doppio grado in favore di ciascuna delle appellate, oltre alla statuizione sulla sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.La parte appellata è stata assistita da Nicola Cassinelli e Matteo Boccardo.