La Corte di Cassazione ha ribadito, anche di recente, che la rilevazione della nullità richiede che risultino, dagli atti, tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè, tra le altre, ‘La natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d’Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare’, qual è pacificamente quella oggetto di causa, ‘fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall’Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l’accertamento effettuato dall’allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l’efficacia probatoria privilegiata che l’ordinamento gli riconosce’ e, dunque, è del tutto infondata la tesi attorea per cui ‘il provvedimento n. 55/05 della Banca d’Italia parrebbe riguardare (probabilmente per un’imprecisione, che ha confuso la fideiussione omnibus con la fideiussione bancaria) in modo espresso le sole fideiussioni omnibus […]’”.

Lo ha sancito il Tribunale di Reggio Emilia nel rigettare la domanda di una persona fisica, garante di una impresa commerciale, che chiedeva di essere liberato dalla garanzia prestata per asserita nullità della stessa, che sarebbe derivata da violazioni della disciplina antitrust.

Il Foro emiliano ha aderito in toto alla difesa della società finanziaria convenuta, assista da Cassinelli Studio Legale con Nicola Cassinelli e Francesca Minelli.