Con sentenza n. 1327/2026 del 16 febbraio 2026, il Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in materia di Impresa – ha rigettato la domanda di nullità di una garanzia bancaria proposta da una garante, affermando la preclusione derivante dal giudicato formatosi su precedente decisione definitiva.

La controversia traeva origine da una fideiussione rilasciata in favore di un istituto di credito e successivamente contestata sotto il profilo della nullità per violazione della normativa antitrust. La parte attrice sosteneva che il contratto riproducesse le clausole dello schema ABI censurato dalla Banca d’Italia.

Il Tribunale ha tuttavia rilevato che la validità del rapporto era già stata oggetto di un precedente giudizio definito con sentenza passata in giudicato, nell’ambito del quale la garante aveva contestato il titolo senza sollevare la questione antitrust. In applicazione del principio secondo cui “il giudicato copre il dedotto e il deducibile”, è stata esclusa la possibilità di introdurre successivamente nuove ragioni di invalidità relative al medesimo rapporto.

Sotto ulteriore profilo, la decisione affronta il tema della nullità delle garanzie bancarie alla luce della giurisprudenza più recente, ribadendo che l’eventuale invalidità derivante da intese restrittive della concorrenza ha natura, di regola, solo parziale e richiede comunque una rigorosa prova dell’esistenza dell’intesa illecita nel caso concreto.

Il Collegio ha inoltre qualificato il contratto oggetto di causa come garanzia autonoma, evidenziando come la presenza di clausole di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” escluda il carattere accessorio tipico della fideiussione e renda inapplicabile, anche sotto il profilo probatorio, il regime delle c.d. cause “follow-on”.

In assenza di prova dell’intesa anticoncorrenziale e alla luce della preclusione derivante dal giudicato, la domanda è stata integralmente respinta.

L’istituto bancario è stato assistito da Nicola Cassinelli con Michela Rosina e Lorenzo Porzio.