Con sentenza n. 597/2026 del 22 settembre 2026, il Tribunale di Macerata ha integralmente rigettato le doglianze avanzate da un fideiussore nei confronti di una società veicolo di cartolarizzazione, assistita da Cassinelli Studio Legale.
La citazione articolava dodici distinti motivi, tutti disattesi dal Tribunale con una pronuncia di ampia portata sistematica.
Il fulcro dogmatico della pronuncia è costituito dall’applicazione del principio di diritto enunciato da Cass. SS.UU. n. 24825/2026 del 28 agosto 2026, che ha definitivamente chiarito la distinta funzione della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. e della clausola di pagamento “a prima richiesta”. Il Collegio ha aderito al condivisibile principio secondo cui – quand’anche la clausola derogatoria dovesse essere ritenuta invalida per derivazione antitrust – la relativa nullità non travolge la distinta clausola “a prima richiesta”, avendo le due pattuizioni funzioni autonome: la prima incide sul termine, la seconda sulla forma dell’istanza. Ne consegue che l’eventuale reviviscenza del termine semestrale ex art. 1957 c.c. resta comunque compatibile con la persistente facoltà del creditore di evitare la decadenza mediante semplice richiesta scritta stragiudiziale.
Nel caso concreto, tuttavia, la reviviscenza è stata radicalmente esclusa. Le fideiussioni, sottoscritte nel 2015 e nel 2016 – e dunque in epoca successiva al periodo di diffusione dello schema ABI censurato dal Provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005 – non beneficiano dell’efficacia probatoria rafforzata dell’accertamento amministrativo, gravando sull’opponente l’onere di dimostrare la persistenza dell’intesa anticoncorrenziale all’epoca della sottoscrizione, onere nella specie non assolto. La clausola derogatoria, doppiamente sottoscritta ai sensi dell’art. 1341 c.c., risulta pertanto pienamente valida ed efficace.
Con motivazione ugualmente raffinata, il Tribunale ha escluso la qualifica di consumatore in capo al garante, amministratore unico della società debitrice principale, in applicazione del consolidato criterio funzionale. Sul distinto versante della determinatezza dei tassi di interesse, il Collegio ha ritenuto pienamente conforme al canone di cui all’art. 1346 c.c. la clausola del contratto di mutuo che parametra il tasso all’Euribor identificandone in modo oggettivo il parametro, la fonte (pagina EURIBOR01 del circuito Reuters), il momento della rilevazione, la convenzione di calcolo e il criterio di interpolazione, in linea con l’insegnamento di Cass. n. 20801/2024.
La difesa è stata curata da Nicola Cassinelli e Francesca Minelli.