Con sentenza n. 683/2026 del 30 marzo 2026, il Tribunale di Monza ha integralmente rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da due garanti, confermando il provvedimento monitorio emesso in favore di un primario operatore nella gestione di patrimoni destinati di crediti deteriorati, assistito da Cassinelli Studio Legale.
La pronuncia affronta, in modo articolato, tre distinti profili di contestazione spesso ricorrenti nel contenzioso bancario in materia di fideiussioni: la pretesa qualifica di consumatore della garante, la dedotta nullità della garanzia per violazione della normativa antitrust e l’asserita decadenza ex art. 1957 c.c.
Quanto al primo profilo, il Tribunale, richiamando Cass. SS.UU. n. 5868/2023, ha escluso la qualifica di consumatore della fideiubente, valorizzando il criterio funzionale che impone di accertare l’eventuale collegamento con l’attività della società debitrice. Nel caso di specie, la titolarità del cinquanta per cento del capitale sociale, unitamente al legame coniugale con l’amministratore unico (titolare della residua quota), è stata ritenuta espressiva di un interesse economico e familiare incompatibile con la tutela consumeristica di cui agli artt. 33 e 36 D.lgs. 206/2005.
Sotto il profilo della qualificazione del rapporto, il Collegio ha confermato la natura di fideiussione accessoria – e non di contratto autonomo di garanzia – evidenziando come la previsione del pagamento “a semplice richiesta scritta” non sia accompagnata da una clausola che escluda espressamente la facoltà del garante di sollevare eccezioni inerenti al rapporto principale, secondo l’insegnamento di Cass. n. 19693/2022.
Pur ammettendo, in linea teorica, l’operatività della nullità parziale a valle delle intese restrittive della concorrenza – nei limiti tracciati da Cass. SS.UU. n. 41994/2021 e dal provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005, riferiti alle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI – il Tribunale ha rilevato l’insufficienza della prova fornita dagli opponenti circa la persistenza dell’intesa illecita all’epoca della sottoscrizione (2014) e l’assenza di allegazione del concreto pregiudizio anticoncorrenziale subito.
Decisivo, in ogni caso, è risultato il rilievo che la clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”, non investita da alcuna nullità, integra deroga implicita al termine semestrale di cui all’art. 1957 c.c., con la conseguenza che la decadenza è stata efficacemente impedita dalle tempestive lettere raccomandate di revoca degli affidamenti e di intimazione di pagamento, ricevute dai garanti nei termini di legge.
La parte opposta è stata assistita da Nicola Cassinelli e Francesca Minelli.