La Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza del 18 novembre 2024, ha ribadito che “nel contesto delle azioni antitrust in materia di fideiussioni omnibus occorre effettuare un netto distinguo tra le cause (dette cause “follow-on”) aventi ad oggetto la nullità dei contratti di fideiussione omnibus anteriori al provvedimento n.55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia e le cause (dette cause “stand alone”) aventi invece ad oggetto contratti di fideiussione omnibus sottoscritti successivamente a tale provvedimento”. Nelle cause “follow-on” – per come è emerso da più pronunce – ci si può giovare come prova privilegiata, in relazione alla sussistenza dell’illecito antitrust accertato, del provvedimento n.55/2005 assunto dalla Banca d’Italia (laddove prodotto), mentre nelle cause “stand alone”, come quella oggetto del presente giudizio, in applicazione della regola generale di cui all’art.2697 c.c., la parte attrice è onerata dell’allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della stessa esistenza di una intesa illecita all’epoca della sottoscrizione dei contratti impugnati”.
Per questi motivi la Corte abruzzese ha rigettato l’appello proposto da una società immobiliare nei confronti di una società di servicing bancario, assistita da Cassinelli Studio Legale. Il cliente è stato assistito da Roberto Cassinelli con Nicola Cassinelli e Vittorio Bertorello.