Con sentenza n. 306/2026 del 12 maggio 2026, il Tribunale di Lucca ha dichiarato inammissibile l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. proposta da tre garanti, confermando la definitività di un decreto ingiuntivo di importo complessivo superiore a due milioni di euro emesso oltre un decennio prima e azionato da una società veicolo di cartolarizzazione, assistita da Cassinelli Studio Legale.

La pronuncia offre un esame articolato dei limiti applicativi della tutela consumeristica nel rapporto di fideiussione, alla luce dell’importante cornice giurisprudenziale tracciata da CGUE 17 maggio 2022 (cause riunite C-693/19 e C-831/19, SPV/Banco di Desio) e dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 9479/2023, che ha esteso anche alla fase esecutiva il sindacato officioso sull’abusività delle clausole nei contratti tra professionista e consumatore.

Il Tribunale ha tuttavia escluso, con triplice ratio decidendi, l’applicabilità di tali principi alla fattispecie. In primo luogo, sotto il profilo dell’efficacia ratione temporis, ha rilevato l’inapplicabilità della disciplina del Codice del consumo alle fideiussioni rilasciate nel febbraio 2003 e nel giugno 2005, anteriori all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 206/2005.

In secondo luogo, quanto ai garanti rivestenti la qualità di socio della debitrice principale (rispettivamente al 34% del capitale e quale amministratore unico e socio unico), la qualifica di consumatore è stata esclusa in applicazione del consolidato criterio funzionale espresso da Cass. SS.UU. n. 5868/2023.

Particolarmente rilevante è il terzo profilo, relativo ai garanti privi di partecipazioni sociali ma legati da vincolo familiare al socio-amministratore. Il Tribunale ha aderito al recente arresto di Cass. n. 23533/2024, secondo cui il rilascio della garanzia in favore dell’impresa del figlio rivela un interesse all’attività sociale derivante dal legame familiare, sufficiente ad escludere la qualifica di consumatore anche in difetto della titolarità di una partecipazione al capitale o di un incarico nella compagine sociale.

In ulteriore ragione di rinforzo, il Tribunale ha rilevato come la garanzia integrasse, in concreto, un contratto autonomo di garanzia in forza della clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”, con conseguente inapplicabilità ab origine dell’art. 1957 c.c., richiamando il recente arresto di Cass. n. 14945/2025 e la cornice tracciata da Cass. SS.UU. n. 3947/2010.

La parte opposta è stata assistita da Nicola Cassinelli e Giorgia Angilletta.