Per ottenere la liberazione dalla garanzia prestata, il fideiussore che eccepisca la nullità della clausola derogatoria dell’art. 1957 cod. civ. è tenuto a provare il mancato rispetto del termine di decadenza da parte del creditore.

È questo il principio espresso dalla Corte d’Appello di Genova con la sentenza n. 1151 del 28.10.2025.

La decisione è stata pronunciata nell’ambito dell’impugnazione proposta da un garante avverso alla sentenza del Tribunale di Genova che aveva confermato l’efficacia della fideiussione dal medesimo prestata, ritenendo che il regime delle nullità delle clausole c.d. conformi allo schema ABI trovi applicazione unicamente per i garanti consumatori.

La società creditrice, assistita da Cassinelli Studio Legale in entrambi i gradi di giudizio, ha resistito all’impugnazione, insistendo per la validità della garanzia prestata.

La Corte d’Appello del capoluogo ligure ha rigettato l’impugnazione e confermato la sentenza di primo grado, osservando che – anche a voler ritenere nulla la clausola di deroga all’art. 1957 cod. civ. – l’appellante avrebbe dovuto provare il mancato rispetto del termine di decadenza.

La difesa è stata curata da Nicola Cassinelli e Michela Rosina.