Con decreto n. 120/2026 del 9.01.2026, il Tribunale di Cosenza ha accolto l’opposizione proposta da una società veicolo nell’ambito di una procedura concorsuale, riconoscendo integralmente il credito vantato e disponendone l’ammissione al passivo per un importo complessivo superiore a quattrocentomila euro.
La vicenda prendeva origine dal rigetto, in sede di verifica, di una domanda di insinuazione ultratardiva presentata dal soggetto cessionario, sul presupposto della mancata prova sia della titolarità del rapporto sia della non imputabilità del ritardo. In particolare, il giudice delegato aveva ritenuto non sufficientemente dimostrata l’inclusione del rapporto oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, nonché imputabile al creditore il decorso del tempo tra la cessione e il deposito dell’istanza.
Il Tribunale, in sede di opposizione, ha invece ricostruito in modo puntuale i criteri probatori applicabili alle operazioni di cartolarizzazione, richiamando l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di cessione ex art. 58 TUB, “il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato (…) alla prova dell’oggetto della cessione”, precisando tuttavia che tale prova può essere fornita anche attraverso una pluralità di elementi documentali tra loro convergenti.
Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto dirimenti, tra l’altro, la pubblicazione dell’avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, la dichiarazione dell’originario istituto cedente attestante l’inclusione del rapporto nella cessione, nonché l’assenza di una specifica contestazione da parte della curatela. Tali elementi, valutati complessivamente, sono stati ritenuti idonei a dimostrare sia l’avvenuto trasferimento del credito sia la piena titolarità in capo alla società opponente.
Un ulteriore profilo di rilievo affrontato dal Tribunale riguarda la tempestività della domanda ultratardiva. È stato infatti accertato che al cessionario non era mai stata trasmessa la comunicazione di apertura della procedura ex art. 92 l. fall., inviata esclusivamente all’originario creditore. In applicazione del principio consolidato secondo cui “il mancato avviso al creditore integra una causa non imputabile del ritardo”, il Collegio ha escluso qualsiasi profilo di negligenza in capo all’opponente, rilevando altresì che la curatela non aveva fornito prova di una conoscenza aliunde del fallimento.
Ritenuta dunque sussistente la legittimazione attiva e comprovata la non imputabilità del ritardo, il Tribunale ha accolto integralmente l’opposizione, disponendo l’ammissione del credito al passivo.
La società opponente è stata assistita da Cassinelli Studio Legale con Nicola Cassinelli e Vittorio Bertorello.