La Corte d’Appello di Genova, con sentenza n. 1199/2025 del 6 novembre 2025, ha integralmente riformato la decisione di primo grado che aveva escluso l’esistenza di ragioni creditorie in capo ad una primaria società operante nell’ambito del factoring bancario. La controversia aveva ad oggetto un rapporto di factoring nel quale il debitore ceduto aveva contestato l’esistenza dei crediti sulla base di note di credito emesse dalla cedente in un momento successivo alla comunicazione della cessione.
Il Collegio ha richiamato il principio, da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il debitore, una volta ricevuta notizia della cessione, non può più incidere sulla consistenza del credito mediante accordi con il cedente. La Corte richiama espressamente che “una volta acquisita la notizia della cessione il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario”. Ha inoltre evidenziato che la sentenza di primo grado era incorsa nell’errore di “avere riconosciuto giuridicamente validi ed efficaci, rispetto al cessionario del credito, atti di rinegoziazione e di disposizione del credito stesso, pacificamente successivi alla sua cessione”.
La Corte ha ritenuto non credibile la ricostruzione offerta dal debitore ceduto e ha valorizzato una serie di elementi documentali – tra cui le tempistiche delle fatture, delle notifiche e degli storni – che evidenziavano l’inopponibilità delle modifiche successive alla cessione. Ha sottolineato come l’accettazione della cessione da parte del debitore costituisca una chiara manifestazione di volontà incompatibile con qualsiasi contestazione tardiva e come gli accordi successivi tra cedente e debitore non possano pregiudicare la posizione della cessionaria che aveva già anticipato il credito.
Secondo la Corte, “le note di credito successivamente svolte non sono opponibili alla cessionaria in quanto successive alla cessione del credito (oltre che alla sua accettazione)”, con ciò confermando la piena validità della pretesa fatta valere dalla società cessionaria.
La decisione rappresenta un importante riconoscimento della stabilità e dell’affidabilità dell’istituto della cessione del credito nell’ambito del factoring, riaffermando la tutela del cessionario rispetto a condotte sopravvenute tra cedente e debitore.
Cassinelli Studio Legale ha assistito con successo la società appellante con un team composto dagli avvocati Nicola Cassinelli e Karim Dahmouni.