Con sentenza n. 389/2026 del 5 maggio 2026, il Tribunale di Pavia ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da due fideiussori per l’importo di euro 274.376,98, confermando il provvedimento monitorio in favore di una società veicolo di cartolarizzazione, assistita da Cassinelli Studio Legale, e dichiarando il decreto esecutivo.
La pronuncia si segnala per la pregevole motivazione in punto di qualificazione del rapporto e di operatività del termine di cui all’art. 1957 c.c. nelle ipotesi di sopravvenuta apertura della liquidazione giudiziale della debitrice principale.
Sotto il primo profilo, il Tribunale ha applicato il recente principio di diritto enunciato da Cass. n. 31105/2024, secondo cui la presenza di una clausola di pagamento a prima richiesta non è di per sé decisiva ai fini della qualificazione del rapporto come fideiussione o contratto autonomo di garanzia, dovendosi piuttosto ricostruire, mediante gli ordinari strumenti ermeneutici, l’effettiva volontà delle parti e lo scopo concretamente perseguito. Muovendo da tale premessa, il giudice ha individuato nel regolamento negoziale una pluralità di indici univoci di autonomia – fra cui, oltre alla clausola di pagamento immediato a semplice richiesta “anche in caso di opposizione del debitore”, l’esclusione delle eccezioni quanto al momento del recesso e l’espressa rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. – ritenuti incompatibili con la causa astratta del rapporto fideiussorio.
Particolarmente sofisticato è il secondo profilo, sviluppato in via di ulteriore conferma. Il Tribunale ha rilevato come la dichiarazione di fallimento della società debitrice, intervenuta nel marzo 2015 entro il termine semestrale dalla scadenza dell’obbligazione principale, abbia precluso al creditore qualsivoglia iniziativa giudiziale individuale, residuando come unica via percorribile la tempestiva insinuazione al passivo, ritualmente esperita. Ne discende, anche a voler ipotizzare la nullità della clausola di deroga, l’impossibilità di configurare in capo al creditore una qualsivoglia inerzia rilevante ai fini decadenziali.
Quanto alla pretesa nullità della deroga all’art. 1957 c.c. per derivazione antitrust, il Tribunale ha aderito al consolidato orientamento del Tribunale di Milano (Sez. Impresa, sentenze n. 8031/2022 e n. 5751/2020), in base al quale, trattandosi di giudizio cd. stand alone (e non follow on), incombe sull’opponente l’onere di provare la perdurante esistenza dell’intesa anticoncorrenziale all’epoca della sottoscrizione del contratto, esorbitante dal perimetro temporale del provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005; prova non offerta nel caso concreto.
La parte opposta è stata assistita da Nicola Cassinelli e Giorgia Angilletta