Con sentenza n. 435/2026 del 20 luglio 2026, il Tribunale della Spezia ha integralmente rigettato l’opposizione a precetto proposta da una società debitrice, confermando la piena titolarità e azionabilità del credito fondiario in capo alla società veicolo di cartolarizzazione, assistita da Cassinelli Studio Legale.
La vicenda originava da un mutuo fondiario ipotecario stipulato nel 2001; il credito era stato poi ceduto pro soluto ed in blocco nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999.
Il fulcro della pronuncia è dedicato alla prova della titolarità del credito nelle operazioni di cessione in blocco. Aderendo al più recente insegnamento della Suprema Corte, il Tribunale ha operato la fondamentale distinzione tra la contestazione della sola inclusione dello specifico credito nell’operazione di cessione e la contestazione dell’esistenza stessa del contratto di cessione, rilevando come, di fronte a un’opposizione che investe entrambi i profili, la mera pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale non sia di per sé sufficiente a dimostrare l’esistenza del contratto (Cass. n. 22151/2019), potendo tuttavia essere valorizzata quale indizio, unitamente ad altri elementi, ai fini della prova presuntiva (Cass. n. 17944/2023).
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova richiesta valorizzando in particolare la dichiarazione rilasciata dall’istituto cedente, definita “potenzialmente decisiva” in quanto proveniente da un terzo privo di alcun interesse nella controversia. Quanto poi all’inclusione del singolo credito nell’operazione, il Collegio ha aderito al recente insegnamento di Cass. n. 28335/2025 e Cass. n. 33966/2025, secondo cui l’avviso in Gazzetta Ufficiale, ove contenga categorie sufficientemente circostanziate dei crediti ceduti, costituisce prova adeguata dell’inclusione, gravando sull’opponente l’onere di una specifica contestazione circa l’impossibilità di ricondurre il proprio rapporto tra quelli individuati – e non essendo sufficiente una generica deduzione del difetto di prova; principio ulteriormente confermato dalla recente giurisprudenza di merito (Trib. Genova, 25 marzo 2026).
Di particolare rilievo è poi l’affermazione secondo cui, trattandosi di credito fondiario, il creditore procedente è esonerato dall’obbligo di notificazione del titolo contrattuale esecutivo ex art. 41, comma 1, TUB, non solo nei confronti del debitore contrattuale ma anche del terzo proprietario e, a maggior ragione, di colui che, per effetto di accollo liberatorio, è divenuto unico debitore (Cass. n. 27848/2022).
Merita infine segnalazione l’esame dell’eccezione di prescrizione: il Tribunale ha applicato il consolidato principio secondo cui la temporanea inesigibilità del credito ammesso al concordato preventivo omologato sospende il decorso del termine di prescrizione, che riprende soltanto con la definitiva risoluzione della procedura concorsuale (Cass. n. 35960/2022 e, da ultimo, Cass. n. 20176/2025). Nel caso concreto, l’ammissione al concordato risalente al 2014, la successiva omologa del 2015 e la risoluzione intervenuta soltanto nel 2023 hanno consentito di escludere in radice il decorso del termine decennale.
La parte opposta è stata assistita da Nicola Cassinelli e Giorgia Angilletta.