Con l’ordinanza n. 130/2025 dell’11 novembre 2025, il Tribunale di Tivoli ha accolto il reclamo proposto da una società veicolo in relazione alla sospensione di una procedura esecutiva immobiliare, disposta in precedenza dal giudice dell’esecuzione per asserita carenza di prova sulla titolarità del rapporto.
Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui, nelle cessioni in blocco ex art. 58 TUB, quando l’esistenza del contratto non è contestata, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può costituire “adeguata prova dell’avvenuta cessione dello specifico credito” se le indicazioni sono sufficientemente precise. Ha aggiunto che la dichiarazione della cedente può integrare un “elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo”, se coerente con gli altri dati.
Nel caso esaminato, la reclamante aveva depositato la pubblicazione in Gazzetta, la relativa iscrizione nel Registro delle Imprese e una dichiarazione della banca cedente recante il codice del rapporto oggetto di causa. Il Tribunale ha ritenuto tali elementi idonei a dimostrare sia l’esistenza del contratto sia l’inclusione del rapporto nella cessione.
Accertata dunque la legittimazione attiva, l’ordinanza di sospensione è stata revocata e la procedura esecutiva può proseguire.
La società reclamante è stata assistita da Nicola Cassinelli.