Con sentenza n. 1997/2026 del 30 marzo 2026, il Tribunale di Bari ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un fideiussore per l’importo di euro 135.000,00, confermando il provvedimento monitorio in favore di una società veicolo di cartolarizzazione, assistita da Cassinelli Studio Legale, e dichiarando definitivamente esecutivo il decreto.

La pronuncia si segnala per la sintesi sistematica con cui affronta i principali profili oggi ricorrenti nel contenzioso a valle delle operazioni di cartolarizzazione di crediti deteriorati.

In via preliminare, il Tribunale ha confermato l’assolvimento dell’onere probatorio sulla titolarità del credito gravante sulla cessionaria. Richiamando Cass. n. 24798/2020, Cass. n. 10860/2024 e Cass. n. 17133/2025, il Collegio ha ritenuto sufficiente la combinazione tra avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, contenente la descrizione per categorie omogenee dei rapporti ceduti, dichiarazione attestativa rilasciata dall’istituto cedente con specifico riferimento alla posizione de qua e indicazione del rapporto nell’elenco dei crediti pubblicato sul sito web della banca.

Quanto alla natura della garanzia, il Tribunale ha confermato la qualificazione in termini di fideiussione accessoria, escludendo la sussistenza degli indici tipici del contratto autonomo di garanzia: le clausole “a prima richiesta” e “anche in caso di opposizione del debitore”, pur essenziali al modello atipico, non sono state ritenute sufficienti, in difetto di una espressa esclusione della facoltà di sollevare eccezioni relative all’obbligazione principale, a determinare la rottura definitiva del nesso di accessorietà.

Anche con riferimento al profilo antitrust, il Tribunale – pur muovendo dalla nota cornice tracciata da Cass. SS.UU. n. 41994/2021 – ha escluso la rilevanza della contestazione, sia in ragione della collocazione temporale della garanzia (anno 2012, esterna al perimetro accertato dal provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005), sia, soprattutto, per la decisiva considerazione che la clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta” (art. 7 della garanzia), non colpita da nullità, integra deroga pattizia al termine ex art. 1957 c.c.

In applicazione del consolidato orientamento espresso da Cass. n. 13078/2008, Cass. n. 22346/2017, Cass. n. 30185/2022 e, da ultimo, Cass. n. 835/2025, il Collegio ha affermato che, in presenza della clausola “a semplice richiesta”, l’istanza rilevante ex art. 1957 c.c. ben può consistere nella richiesta stragiudiziale di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un’azione giudiziaria. Nel caso di specie, la lettera di messa in mora contestuale alla revoca degli affidamenti è stata ritenuta pienamente idonea a interrompere il termine semestrale decadenziale.

La parte opposta è stata assistita da Nicola Cassinelli e Giorgia Angilletta.