Con sentenza n. 340/2026 del 27 marzo 2026, il Tribunale di Busto Arsizio ha accolto un’azione revocatoria ordinaria proposta da una società di cartolarizzazione, assistita da Cassinelli Studio Legale, dichiarando inefficace nei suoi confronti un atto di trasferimento immobiliare posto in essere dal debitore in favore di un terzo.

La vicenda riguardava un trasferimento qualificato come prestazione in luogo dell’adempimento, con cui il debitore aveva disposto dell’unico bene immobile di proprietà poco prima dell’avvio delle iniziative esecutive. Il Tribunale ha ritenuto pienamente integrati tutti i presupposti dell’azione ex art. 2901 c.c., soffermandosi in particolare sui profili dell’eventus damni e della scientia damni.

Sotto il primo profilo, la decisione ribadisce che il pregiudizio per il creditore non richiede la totale incapienza del patrimonio, essendo sufficiente anche una modifica che renda “più incerta o difficile” la soddisfazione del credito. Nel caso di specie, la dismissione dell’unico immobile è stata ritenuta idonea a determinare un evidente aggravamento delle modalità di recupero.

Di particolare interesse è l’analisi dell’elemento soggettivo. Il Tribunale ha chiarito che, anche in assenza di vincoli familiari formalizzati, la conoscenza del pregiudizio può essere desunta da elementi presuntivi, quali la stabile convivenza, la conoscenza diretta della situazione economica del debitore e la tempistica dell’atto. In tal senso, è stato affermato che la scientia damni può essere provata attraverso “presunzioni gravi, precise e concordanti”, valorizzate nel loro complesso.

La sentenza affronta inoltre il tema della datio in solutum, escludendo che essa possa essere qualificata come atto dovuto ai fini dell’esenzione dalla revocatoria. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, il Tribunale ha precisato che si tratta comunque di una scelta negoziale discrezionale, idonea ad alterare la par condicio creditorum.

Alla luce di tali considerazioni, il trasferimento è stato dichiarato inefficace nei confronti del creditore.

La parte attrice è stata assistita da Nicola Cassinelli e Michela Rosina.