La Corte d’Appello di Genova ha rigettato le impugnazioni proposte in via principale ed in via incidentale nei confronti della sentenza del Tribunale del capoluogo ligure che aveva respinto ogni addebito di responsabilità sollevato nei confronti di un architetto genovese, progettista e direttore dei lavori di un importante polo industriale d’eccellenza, assistito in entrambi i gradi di giudizio da Cassinelli Studio Legale.
Il contezioso ha avuto origine dalla domanda di pagamento del corrispettivo proposta dall’impresa appaltatrice nei confronti della committente, una azienda svizzera attiva nella manifattura ad alta specializzazione, la quale a propria volta aveva proposto domanda riconvenzionale chiedendo il pagamento delle penali da ritardo previste per contratto.
L’impresa appaltatrice aveva dunque chiamato in manleva il progettista e direttore dei lavori, sostenendo che i ritardi fossero imputabili alla sua attività.
Il Tribunale di Genova e la Corte d’Appello hanno escluso qualsiasi responsabilità del noto professionista, rigettando ogni domanda proposta nei suoi confronti, ed affermando – fra l’altro – il principio di diritto secondo cui “In tema di appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti; l’efficacia della penale è tuttavia conservata se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell’opera, l’onere di fornire la prova della colpa dell’appaltatore”.
La difesa è stata curata da Nicola Cassinelli e Karim Dahmouni.