Con sentenza n. 1312/2026 del 3 aprile 2026, il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, ha accolto la domanda proposta da una società finanziaria, assistita da Cassinelli Studio Legale, dichiarando il coniuge superstite del debitore defunto erede puro e semplice, con conseguente piena esposizione patrimoniale alle iniziative recuperatorie del creditore.
La vicenda prendeva origine da una condanna al pagamento ottenuta nei confronti di un soggetto poi deceduto. L’ente creditrice ha promosso un giudizio per l’accertamento dell’intervenuta accettazione tacita da parte del coniuge superstite, possessore dei beni ereditari sin dall’apertura della successione.
La controparte aveva resistito invocando l’esercizio dei diritti di abitazione e di uso di cui all’art. 540, comma 2, c.c., qualificandoli quale legato ex lege inidoneo a integrare il possesso rilevante ai fini dell’art. 485 c.c., e producendo una formale rinuncia all’eredità resa nell’ambito di un successivo procedimento ex art. 481 c.c.
Il Tribunale ha aderito al condivisibile orientamento delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 4847/2013), seguito anche da Cass. n. 1588/2016, secondo cui i diritti di abitazione e di uso spettano al coniuge superstite anche nella successione legittima, a titolo costitutivo e non derivativo, con la conseguenza che la mera permanenza nella casa familiare non integra di per sé possesso dei beni ereditari rilevante ex art. 485 c.c.
Decisivo è risultato, tuttavia, un ulteriore profilo: la coniuge superstite, oltre ad aver avviato la procedura di inventario presso il notaio, aveva proposto formale istanza di proroga del termine ex art. 487 c.c., manifestando in tal modo l’inequivoca volontà di accettare con beneficio di inventario. Il Tribunale ha quindi applicato rigorosamente il disposto dell’art. 487, comma 2, c.c., secondo cui il chiamato che, dopo la dichiarazione di accettazione beneficiata, non completi l’inventario nel termine prescritto è considerato erede puro e semplice. La rinuncia successivamente formalizzata, intervenuta in epoca largamente posteriore alla decadenza, è stata pertanto dichiarata giuridicamente inefficace, in conformità ai principi enunciati da Cass. n. 7076/1995 e Cass. n. 6275/2017.
La pronuncia conferma la centralità del rigoroso scrutinio dei termini procedimentali in materia successoria e l’efficacia degli strumenti di accertamento incidentale a tutela delle ragioni della parte creditrice.
La parte ricorrente è stata assistita da Nicola Cassinelli e Giorgia Angilletta.