Cassinelli Studio Legale ha assistito con successo una società di cartolarizzazione proponendo ricorso ex art. 281-decies c.p.c. innanzi al Tribunale di Lodi.

La ricorrente ha adito l’Autorità giudiziaria per sentir accertare e dichiarare l’intervenuta accettazione di eredità da parte di un soggetto che aveva reso la dichiarazione di accettazione (nell’ambito di un procedimento ex art. 481 cod. civ.) in forma di scrittura privata non autenticata, con conseguente impossibilità di procedere alla relativa trascrizione, e si rifiutava di provvedere spontaneamente a tale adempimento.

Il Tribunale, rilevato preliminarmente l’interesse ad agire della società in relazione alla possibilità di soddisfarsi sul patrimonio immobiliare caduto in successione, ha ricordato che “l’accettazione tacita dell’eredità postula la ricorrenza di due condizioni, vale a dire il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede”.

Ciò posto, “se è vero che si realizza “accettazione espressa dell’eredità ogniqualvolta il chiamato assuma il titolo di erede in una scrittura privata, trattandosi di autonomo negozio giuridico unilaterale e non recettizio” (Cass. civ. ord. 21/9/2020 n. 19711), affinché detta accettazione possa essere trascritta risulta a ciò indispensabile l’accertamento giudiziale”.

La difesa è stata curata da Nicola Cassinelli insieme a Matteo Boccardo.