La sentenza in esame, pronunciata dalla Corte di cassazione in data 09.05.2025, affronta la delicata questione relativa all’individuazione dei requisiti necessari per poter qualificare l’accordo fra due o più parti, avente ad oggetto la costituzione di un fondo patrimoniale, come contratto simulato.

La vicenda trae origine dalla costituzione di un fondo patrimoniale, all’interno del quale due coniugi hanno conferito loro abitazione matrimoniale. Il fondo patrimoniale è una convenzione attraverso la quale i coniugi o terzi destinano beni immobili, mobili registrati o titoli di credito, per far fronte ai bisogni della famiglia, attraverso i frutti provenienti dall’impiego dei beni costituiti in fondo. In questo modo viene a crearsi un patrimonio separato, che non può essere aggredito dai creditori particolari dei coniugi qualora il credito sia sorto per ragioni estranee ai bisogni della famiglia.

Il sorgere e lo sviluppo del contenzioso giudiziario è stato determinato dall’azione di un creditore di uno dei due coniugi, il quale, per rendere piĂą proficua la realizzazione del proprio diritto di credito, decideva di agire in giudizio mediante un’unica e specifica domanda: accertare la simulazione dell’atto di costituzione del fondo, così da poter soddisfare il proprio credito anche sul bene conferito nel fondo. L’attore riteneva, infatti, che una volta riconosciuta la mera simulazione dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, avrebbe potuto aggredire il bene ivi conferito a soddisfazione della propria pretesa creditoria.

La domanda attorea è stata effettivamente accolta dal Tribunale di prime cure, avverso la cui decisione però hanno successivamente proposto appello i coniugi.

Il Giudice di secondo grado accoglieva le conclusioni proposte dagli appellanti, rigettando pertanto l’azione di simulazione.

Avverso la sentenza della Corte D’Appello, l’asserito creditore ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di quattro motivi, fra i quali, il piĂą rilevante appare essere quello che eccepisce “la violazione e/o falsa applicazione degli artt.167 e 1414, I comma, c.c. con riguardo alla causa tipica del contratto di simulazione di istituzione del fondo patrimoniale”. Il ricorso censura specificamente la statuizione della sentenza di secondo grado, nella parte in cui identifica la causa tipica dell’atto di costituzione del fondo non nella destinazione vincolata dei beni al migliore soddisfacimento dei bisogni familiari, bensì nella mera protezione dei beni della famiglia.

La Suprema Corte, rigettando il ricorso con la decisione in commento, fornisce un’importante linea guida in merito a due aspetti fondamentali.

In primo luogo, delinea quelle che devono essere le caratteristiche affinchĂ© un contratto possa essere considerato “simulato”. Tale fattispecie, secondo quanto disposto, è integrata, infatti, ogni qualvolta ci si trovi dinnanzi ad una dissociazione concordata tra volontĂ  e dichiarazione, mediante la quale le parti creano un’apparenza negoziale al fine di mostrare una realtĂ  non corrispondente all’effettivo assetto d’interessi desiderato. Secondo la Corte di Cassazione, nel caso di specie, la questione centrale non riguardava l’eventuale pregiudizio arrecato ai creditori ordinari dalla costituzione del fondo patrimoniale, bensì la reale intenzione delle parti di destinare specifici beni al soddisfacimento dei bisogni familiari. La pronuncia in commento conferma l’orientamento della Corte d’Appello, la quale aveva correttamente ritenuto che non vi fosse alcuna discordanza fra quanto voluto e quanto manifestato; l’obiettivo dei coniugi era chiaramente quello di creare il vincolo scaturente dal fondo patrimoniale al fine di tutelare la propria abitazione da eventuali azioni esecutive non contemplate dall’art. 170 c.c.. Sulla base di tali presupposti, che escludono pertanto gli elementi essenziali della fattispecie simulatoria, la Corte di Cassazione non ha potuto che rigettare il ricorso proposto.

In secondo luogo, viene in rilievo un ulteriore aspetto rilevante. Infatti, con la sentenza in discorso, la Cassazione si è espressa in merito a quale sia la miglior azione da radicare al fine di veder aumentare le possibilità per il creditore di soddisfare le proprie pretese, nel caso in cui il debitore abbia costituito un fondo, andando così a limitare la garanzia patrimoniale generica. La Corte sottolinea che l’azione di simulazione non appare essere la soluzione più corretta. In casi simili a quello analizzato, infatti, si dovrebbe più proficuamente optare per l’azione revocatoria, attraverso la quale è possibile far accertare che l’atto di costituzione del fondo sia scientemente rivolto, in caso di costituzione successiva al sorgere del credito, o dolosamente preordinato, in caso di costituzione antecedente al sorgere del credito, al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore.

In conclusione, non si può che condividere la soluzione accolta dalla Corte di Cassazione, la quale ha ribadito con chiarezza la natura e gli effetti del fondo patrimoniale come strumento lecito di segregazione patrimoniale, volto a tutelare la famiglia. Evidenzia l’importanza di un’accurata qualificazione giuridica dell’azione intrapresa: la simulazione attiene alla validitĂ  dell’atto in sĂ©, per la sua intrinseca discordanza tra volontĂ  e dichiarazione; la revocatoria, invece, riguarda l’efficacia dell’atto rispetto ai terzi, quando è posto in essere con l’intento di frodare i creditori.

Questa sentenza fornisce pertanto un utile promemoria per i creditori: se l’obiettivo è contestare un atto che pregiudica il loro credito, l’azione da intraprendere è quella revocatoria, non l’azione di simulazione, salvo che non si possa dimostrare una effettiva finzione giuridica.

– Dott. Matteo Boccardo