Con la sentenza n. 237/2026, pubblicata il 22 gennaio 2026, il Tribunale di Genova ha accolto integralmente le difese di Cassinelli Studio Legale nell’interesse di una primaria società bancaria nazionale.
Il Giudice adito, chiamato ad affrontare il tema relativo alla nullità totale o parziale delle fideiussioni redatte sul modello ABI, ha statuito che la nullità della clausola derogatrice del termine semestrale ex art. 1957 c.c. non travolge l’intera garanzia, qualora manchi la prova che il contratto non sarebbe stato concluso in assenza della clausola stessa.
In ogni caso, l’organo giudicante ha inoltre riconosciuto l’idoneità dell’intimazione stragiudiziale ai fini del rispetto del termine previsto dall’art. 1957 c.c., respingendo così l’eccezione di decadenza sollevata da controparte.
All’esito del giudizio, il Tribunale ha rigettato ogni ulteriore contestazione sulla gestione del rapporto, accogliendo integralmente le domande formulate dalla società assistita da Cassinelli Studio Legale con Nicola Cassinelli e Matteo Boccardo.